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regolamento n.6 del marzo 2012

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Chiaramonte Gulfi. I fatti di lunedì 10 gennaio, intorno alla mozione di sfiducia votata dal Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco, Sebastiano Gurrieri, hanno lasciato una profonda ferita nella piccola comunità iblea. La questione, ancorché politica (aspetto che non ci compete), appare essenzialmente di diritto. Ovvero la presunta grave violazione di quelle norme che hanno a che fare con la stessa regolarità della vita democratica della città. Abbiamo chiesto lumi ad uno specialista di lungo corso della materia amministrativa, l’avv. Nino Gentile, il quale ci ha concesso volentieri l’intervista che riportiamo di seguito.

di Redazione

Avvocato Gentile, Lei da tanti anni si occupa di diritto pubblico e amministrativo ed è stato anche consulente del Sindaco Gurrieri negli anni ’90, se non sbaglio…
Si, mi occupo di diritto amministrativo da più di 40 anni e sono stato anche consulente del Sindaco Gurrieri a fine anni ’90, per circa dieci anni. Il nostro rapporto umano è stato sempre cordiale, quello professionale diciamo che nel tempo si è un po’ deteriorato.

L’avv. Nino Gentile

Nella registrazione della diretta streaming ha ascoltato il parere della Segretaria Comunale a proposito del quorum occorrente per sfiduciare il Sindaco. Qual è la sua opinione?
Be’, appare chiaro che è stata violata palesemente una norma contenuta nella legge regionale n.17 del 2016. posteriore e superiore nella gerarchia delle fonti al regolamento n.6 del marzo 2012 citato dalla Segretaria Comunale e che prevedeva il quorum dei 4/5. Tale legge al primo comma dell’articolo 4 stabilisce chiaramente il quorum di 2/3 per la sfiducia. Mentre nel secondo comma stabilisce “che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. E l’elezione del Sindaco Gurrieri è avvenuta nel 2017.

Si tratta di un errore vistoso, non scusabile, né da parte della Segretaria Comunale, né da parte della Presidente del Consiglio, né del Sindaco. Tutti erano tenuti alla conoscenza della legge.

Il Sindaco Sebastiano Gurrieri (foto da ragusaoggi.it)

Le è mai capitato, nella sua lunga carriera di amministrativista, qualcosa del genere?
No, mai.

Secondo quel che dice Lei, un errore così palesemente evidente, quali conseguenze legali personali potrebbe avere? E a carico di chi?
Si certo, ognuno dei protagonisti della vicenda ha delle responsabilità penali precise che conosce bene. Sia la Segretaria, sia la Presidente del Consiglio e anche il Sindaco.

Anche il Sindaco dunque potrebbe avere un ruolo preciso in questa vicenda?
Certamente. Anche il sindaco non può dire “io non potevo sapere”. Era presente al dibattito, ha fatto un lungo intervento, era consapevole di ogni passaggio ed era tenuto anche lui alla conoscenza della legge, come ho già detto.

Alessia Puglisi, Presidente del Consiglio Comunale

Perché è stato richiesto il parere alla Segreteria Comunale in quell’esatto momento dopo la votazione? Non sarebbe stato più logico rendere note le regole del gioco prima di procedere alla votazione?
Anche questa è un’anomalia evidente imputabile alla Presidenza del Consiglio. Andava certamente richiesto prima in modo da garantire anche un dibattito in Consiglio. Averlo fatto dopo ed avere impedito il dibattito non è conforme alla procedura.

La Presidente del Consiglio, pur di fronte ad un parere non vincolante, ma comunque autorevole, avrebbe mai potuto decidere diversamente?
Si, certo. Anche la Presidente del Consiglio è tenuta a conoscere la legge, come lo stesso Sindaco. Ripeto, nessuno può dire “io non sapevo…”, “io ignoravo…”. Non ci si può nascondere dietro gli errori o l’ignoranza degli altri.

La Sala Consiliare del Comune occupata per due giorni dai Consiglieri di opposizione (foto da ragusanews.com)

l’Assessorato agli enti locali, a seguito del sollecito delle opposizioni, ha spedito una missiva per chiedere un circostanziato rapporto su ciò che è accaduto in Consiglio. Potrebbe imporre una rettifica dell’esito della votazione?
L’assessorato può prendere atto del palese errore compiuto e ristabilire il diritto, nominando un Commissario ad acta che si sostituisca agli organi istituzionalmente eletti. E ciò in ragione della palese erroneità del comportamento tenuto in sede di approvazione della mozione di sfiducia da parte della Presidente del Consiglio e della Segretaria Comunale. Per conoscenza, poi, dovrebbe essere informato anche il Ministero degli interni e la Corte dei Conti, oltre alla Procura della Repubblica, ai fini di certificare l’illiceità dell’atto ed adottare le necessare conseguenze nei confronti degli autori. Tutto questo per garantire la stessa collettività chiaramontana.

Può essere richiesto al TAR un provvedimento di sospensiva in via cautelare e urgente della determina?
Non credo sia la strada giusta. Non c’è stato un problema di interpretazione della legge. C’è stato soltanto un errore di applicazione della legge.

Il Comune di Chiaramonte

Ci sono rischi di nullità/annullabilità degli atti che potrà compiere il Sindaco nelle more di un procedimento che potrebbe decidere l’irregolarità della votazione sulla sfiducia?
Si, ovviamente. Gli atti che potrà compiere il Sindaco, successivi al voto di sfiducia, sarebbero senz’altro nulli.

E se a questo punto tutti i consiglieri che hanno votato la mozione di sfiducia si dimettessero cosa accadrebbe?
Ci sarebbe un’incoerenza di fondo. Si tratta soltanto di ristabilire il diritto riparando all’errore compiuto. Il voto di sfiducia ha già determinato la cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e dello stesso Consiglio.